Uno sguardo storico sulla valutazione: il cambiamento di prospettiva in Italia

ultima revisione 4 marzo 2023

Premessa

Il processo di cambiamento verificatosi nei riguardi della valutazione dimostra che essa rispecchia in buona parte le concezioni esistenziali e sociali e le impostazione pedagogiche  e didattiche del momento storico in cui vengono definite le norme e di chi la pratica.

Dallo scarsissimo interesse rivoltole nelle norme sulla scuola pubblica in Italia dal 1848 (Legge Boncompagni) e fino gli anni Sessanta del Novecento, si passò negli anni Settanta ad una notevole crescita di attenzione e a un dibattito critico anche acceso che sfociò nella Legge 517 del 1977. Punto di riferimento sul piano storico del cambio di prospettiva pedagogica, essa fu seguita da un processo evolutivo che, pur con rallentamenti, ritorni al passato e contraddizioni, ci ha portato oggi ad un interesse più diffuso nei confronti della valutazione in quanto processo formativo e ad una normativa che ne tiene conto, identificabile fondamentalmente nel D.lgs. 62/2017 oltre che nei Decreti, Ordinanze e Circolari  ad esso seguiti.

Dal 1848 al 1977

Come appena accennato, nelle prime norme sulla scuola pubblica in Italia e per un lungo periodo che ha attraversato la seconda metà dell’ottocento e la prima metà del novecento, dalla Legge Boncompagni del 1848 alla  Legge 517 del 1977, il tema della valutazione non era stato di alcun pubblico interesse: «La valutazione scolastica, l’esplicitazione delle sue funzioni ai fini della formazione della persona e dello studente e le sue modalità di conduzione sono rimaste materia largamente implicita e inespressa nella normativa nazionale fino alla fine degli anni Settanta del Novecento e restano tuttora terreno controverso.» (Da Re, 2018, p. 5).

La modalità valutativa rimase per tutto questo periodo storico  la scala decimale, con eccezione degli anni tra il 1928 e il 1945, nei quali erano state utilizzate etichette con aggettivi. In entrambi i casi non vi era riferimento alcuno a descrizioni di accompagnamento del voto o del giudizio, i quali restavano così strumenti opachi e prevalentemente sommativi di una valutazione che era azione esclusiva dell’insegnante e non veniva problematizzata come aspetto significativo dell’insegnamento.

Un diverso tipo di attenzione alla valutazione cominciò a svilupparsi tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento grazie a «profondi cambiamenti nel pensiero, nelle pratiche, nelle relazioni, nella cultura e nei costumi» (ivi, p. 17) e in particolare a seguito delle critiche di Don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana a una valutazione che escludeva gli studenti più deboli e discriminava le classi sociali meno abbienti (“Nulla è più ingiusto che far parti uguali fra disuguali.”, Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, 1967).

La legge 517 del 1977

Fu in questo clima che venne promulgata la Legge 517. Essa introdusse in tema di valutazione rilevanti novità: abolì gli esami di riparazione e l’esame al termine della seconda elementare, gli esami di riparazione e di seconda sessione della scuola media, stabilì che la mancata promozione da una classe all’altra degli alunni della scuola elementare avvenisse solo in casi eccezionali, con la delibera unanime del Consiglio di Interclasse.

Soprattutto, la Legge 517 modificò sostanzialmente sia alla scuola elementare che alla scuola media il modo in cui raccogliere i dati valutativi e comunicare i risultati dell’allievo. Si cominciò infatti a documentare l’analisi del processo di apprendimento degli alunni in una scheda personale costruita in base a osservazioni sistematiche e a comunicare il profitto non più con un numero o con un aggettivo ma con una descrizione analitica seppure breve, contenente osservazioni sul processo di apprendimento delle discipline e sui livelli di maturazione raggiunti.

Analizziamo nella tabella seguente le novità introdotte da tale norma, evidenziando i punti di analogia tra scuola elementare e media e di specificità di ciascuno dei due gradi, entrambi efficacemente chiari al legislatore di quei tempi:

Tavola B1: Innovazioni introdotte dalla Legge 517/1977 in tema di valutazione alla Scuola elementare e alla Scuola media

 

Scuola elementare Scuola media
Scheda personale contenente osservazioni sistematiche in itinere. L’insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti. (art. 4) Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. (art. 9)
Sostituzione del voto numerico in scala decimale con una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, integrata alla media da giudizi analitici disciplinari. Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall’insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. (art. 4) Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. (art. 9)
Comunicazione con le famiglie. Il contenuto [ndr. della valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione] viene illustrato ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci dall’insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 2. nota 1 (art. 4) Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7. nota 2 (art. 9)
Note:1. All’articolo 2 si dichiara: «Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.»2. All’articolo 7 si dichiara: «Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.».

Dal 1977 al 2009

Un ulteriore progresso si compì nel 1993 con l’introduzione di un nuovo modello di scheda di valutazione sia per la scuola elementare che per la scuola media  che «riduce la discrezionalità dei giudizi analitici della scheda precedente e introduce elementi assai interessanti, come il profilo iniziale dell’alunno, gli indicatori di padronanza delle competenze nelle diverse discipline, il quadro finale sullo sviluppo globale.» (Da Re, 2018, p. 20) e che, attraverso i tre quadri di cui era costituito,  coniugava trasparenza e sintesi  «portando a compimento il lungo dibattito iniziato negli anni Sessanta per fare della valutazione non solo un atto sommativo, classificatorio e certificativo, ma anche un processo diagnostico, formativo e di promozione dell’alunno.»  (ivi, p. 25). Ma tale modello venne profondamente modificato nel 1996, con la proposta di una scheda che riduceva purtroppo gli elementi di trasversalità inerenti competenze di natura metacognitiva, metodologica e sociale, che caratterizzavano invece il giudizio della scheda precedente. Proseguendo negli anni, con il D. lgs 59/2004 attuativo della Legge 53 per il primo ciclo, furono introdotti il portfolio delle competenze per ogni alunno (da subito contestato per la sua struttura complessa e onerosa da compilare e per problemi di privacy) e la certificazione delle competenze al termine della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado. Solo dall’anno scolastico 2006/07, con la CM 28 del 15 marzo 2007, la certificazione diventò operativa alla fine della Scuola secondaria di primo grado e venne poi estesa alla scuola primaria con la Legge 169/08 e con il Regolamento sulla valutazione, DPR n.122 del 22 giugno 2009.Contraddittoriamente, la medesima Legge 169 e il DPR 122 reintrodussero a partire dall’anno scolastico 2008-2009 alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria i voti numerici espressi in decimi, cancellando un processo evolutivo durato quasi tre decenni ed evidenziando, come dicevamo, «come dietro al tema della valutazione si celi una idea di società, di persona, di scuola.». (Da Re, ivi, p.33). Nonostante questa criticabile scelta della reintroduzione del voto (da utilizzare peraltro anche nella certificazione delle competenze), il DPR n.122, che sistematizzava in un unico provvedimento il tema della valutazione scolastica di entrambi i cicli di istruzione, proponeva all’articolo 1, c.3 indicazioni di notevole spessore:

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.”

 Dal 2009 al 2017

Negli anni successivi e in particolare dopo la Legge 107/2015, in attesa del Decreto attuativo della stessa in tema di valutazione, si riaccese il dibattito sulla opportunità dei voti nel primo ciclo di istruzione e in particolare alla scuola primaria.  Interessante il documento elaborato dal  Forum Veneto delle Associazioni Professionali della Scuola, che analizza la complessa problematica della valutazione riformulando in modo chiaro e praticabile i principi della valutazione formativa e della valutazione autentica. Partendo dal presupposto che la Legge 169 e il successivo Regolamento sulla valutazione reintroducono il voto numerico decimale nella valutazione sommativa finale di quadrimestre ma che non vincolano all’obbligo di dare voti numerico-decimali in corso d’anno, il Forum Veneto ha avanzato una proposta – concreta e molto opportuna a nostro avviso – che i Collegi dei docenti potrebbero fare propria. Si tratta di sfruttare la libertà di scelta legittimata dalla circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento che all’ultimo paragrafo Il voto in decimi recita «Il suo [ndr. del voto] uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato.». Nel documento del Forum Veneto l’indicazione della circolare n.10 viene proposta anche per la scuola secondaria di secondo grado e rinforzata con la proposta di estendere tale scelta dall’individualità alla collegialità, facendone oggetto di confronto e di delibera all’interno del Collegio dei docenti e/o dei Consigli di Classe.

Dal 2017 al 2019: l’attualità della valutazione scolastica

“Ciò che conta davvero è un profondo ripensamento dell’azione educativa, che investe in modo coordinato curricoli, didattica e valutazione” (Linee guida degli Istituti Professionali, 2019, p. 15)

Il D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, attuativo della delega contenuta nella Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 180 e 181) rappresenta oggi la norma di riferimento in campo valutativo e certificativo per il primo ciclo di istruzione e per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo.

Per il primo ciclo esso è stato seguito dal D.M. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, dal D.M. 742 del 3 ottobre 2017 e allegati, Finalità della certificazione delle competenze e dalla Nota n. 892 del 17 gennaio 2018 orientativa per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano. Per il secondo ciclo è stato seguito dal D.M. 769 del 26 novembre 2018, Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019. Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione., al quale sono succeduti alcuni Decreti, Ordinanze e Circolari che via via specificano i diversi aspetti dell’esame e dei quali rendiamo sinteticamente conto nelle pagine seguenti.

Per entrambi i gradi di scuola il D.lgs 62/2017 definisce l’oggetto e la finalità della valutazione e della certificazione (art.1, c.1):

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”

Queste parole richiamano i principi già espressi dal D.P.R. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) ma la prospettiva non è la medesima, perché allora si reintroduceva alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado il voto come strumento unico (che a suo tempo era stato eliminato dalla Legge 517/1977), mentre il D.lgs 62/2017 annuncia — e in parte già introduce — seppure con alcune discontinuità concettuali e terminologiche, strumenti concreti con i quali sostenere i processi valutativi e parla di una maggiore  trasparenza nella comunicazione con le famiglie, ridimensionando di fatto il valore del voto.

Le Tavole B2, B3, B4, B5, B6 descrivono, suddividendole per punti e distinguendole tra i due gradi dell’istruzione (PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria 1° grado) e SECONDO CICLO(scuola sec 2° grado), le principali innovazioni introdotte negli anni dal 2010 al 2019 sul tema valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, e in particolare:

Tavola B2: adozione di criteri di valutazione 

PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado) e SECONDO CICLO (scuola secondaria secondo grado)
D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Regolamento per la valutazione (Art. 1, c. 5): «Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell’offerta formativa.».D.lgs. 62/2017, art. 1, c. 2 «La valutazione è  coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; e’ effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa.»

 

Solo PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado)
Nota 1865/2017Al fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti d del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici […] considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il collegio docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.).

 

Tavola B3: valutazione in decimi

PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado)

Legge 169 del 30 ottobre 2008:Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, art. 3«1. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno.2. Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi.»

Circolare Ministeriale 23 gennaio 2009 n. 10: Valutazione degli apprendimenti e del comportamento

[…] «Il voto in decimi

Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso rappresenta una sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato.»

D.lgs. 62/2017

«Art. 2 Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti… è espressa con votazioni in decimi[1] che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. l’istituzione scolastica […] attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3 […] La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. […]»

 

SECONDO CICLO (scuola secondaria secondo grado)
Il D.lgs. 62 del 13 aprile 2017 non ne parla, Resta implicitamente confermata la valutazione in decimi per le discipline.

 

Tavola B4: certificazione delle competenze

PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado)
C.M. 3/2015Propone i nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

D.lgs. 62/2017, Art. 9 «c.1. La certificazione…descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo.2. La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione.

3. I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:

a. riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo;
b. ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione Europea così come recepite nell’ordinamento italiano;
c. definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze […];
f. indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto di rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.»

D.M. 742/2017

Dopo aver ribadito le finalità della certificazione delle competenze, definisce tempi e modalità di compilazione della certificazione e descrive i due modelli (riportati in allegato al Decreto). In particolare per quanto riguarda il modello da rilasciare al termine del primo ciclo presenta la sezione predisposta e redatta a cura dell’INVALSI, che descrive i livelli raggiunti dall’alunno / alunna nelle prove nazionali di italiano e matematica e l’ulteriore sezione che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in esito alla prova scritta nazionale.

Il Decreto 742/2017 e i modelli recepiscono sostanzialmente i risultati della precedente sperimentazione.

 

SECONDO CICLO (scuola secondaria secondo grado)
D.M. 9/2010, Art. 1 «c.3. I consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio finale, per ogni studente che ha assolto l’obbligo di istruzione della durata di dieci anni, compilano una scheda, secondo quanto riportato nella seconda pagina del modello di certificato di cui al comma 1. Le schede riportano l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare in coerenza con la valutazione finale degli apprendimenti che, per quanto riguarda il sistema scolastico, è espressa in decimi.»D.lgs. 62/2017, Art. 21«2. Al diploma è allegato il curriculum…  in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all’articolo 29, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le conoscenze, competenze e abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite ai sensi di quanto previsto all’articolo 1, c. 28, della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro.»

 

Tavola B5: esami di Stato

 

PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado)
D.lgs. 62 / 2017Tolta dall’esame la prova INVALSI (che diventa condizione di ammissione all’esame; i suoi risultati vengono riportati nel modello di certificazione).Rimangono tre prove: italiano, matematica e lingua; il colloquio orale da completare con prove pratiche (strumento musicale) per i percorsi ad indirizzo musicale.D.M. 741/2017

Specifica ulteriormente l’organizzazione operativa dell’esame e in particolare la natura e la tipologia delle prove.

Art.6 e sgg. «Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna e dall’alunno anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.»

Nota n. 892 / 2018

Il documento presenta proposte per le «tracce d’esame – che possono essere presentate attraverso un breve testo di carattere letterario (che serva da spunto), una frase chiave, un’immagine – devono contenere indicazioni precise relative alla situazione (contesto), all’argomento (tematica), allo scopo (l’effetto che si intende suscitare), al destinatario (il lettore a cui ci si rivolge). Tali indicazioni non dovranno essere percepite come una limitazione della libertà ideativa quanto piuttosto come strumenti che, insieme alla correttezza linguistica, aiutino ad indirizzare la creatività delle alunne e degli alunni verso una migliore e più efficace forma espressiva.»

Vengono proposti esempi di prove per la tipologia testuale A (testo narrativo e descrittivo), per la tipologia testuale B (testo argomentativo) e per la tipologia testuale C (comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico, anche attraverso richieste di riformulazione).

 

SECONDO CICLO (scuola secondaria secondo grado)
D.lgs. 62 / 2017

Due prove scritte e un colloquio orale.Art. 17«[…] 3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.

4. La seconda prova […] è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente dello specifico indirizzo […].

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni di esame, con il decreto di cui al c. 5 sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi previsti dall’articolo 18, comma 2 […]. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le abilità e le conoscenze acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari.

[…]

c. 9 Il colloquio ha la finalità’ di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 18 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1. […]»

D.M. 769 / 2018

Regola l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e definisce i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.

Nel Quadro di riferimento della prima prova precisa: «Per la lingua, si tratta di “padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti”; per la letteratura, di raggiungere un’adeguata competenza sulla “evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall’Unità ad oggi”. Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.»

Negli allegati inerenti la seconda prova per le diverse tipologie di indirizzo, il Decreto ne definisce gli aspetti laboratoriali, per esempio, per il Liceo artistico «La prova consiste nella elaborazione di un progetto, relativo allo specifico indirizzo del Liceo artistico, che tiene conto della dimensione ideativa e laboratoriale delle discipline coinvolte.».

D.M. 37 / 2019, art. 2

«1. Il colloquio è disciplinato dall’art.17, c. 9, del D.lgs. n. 62 del 2017 e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera.

Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati dall’articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.»

O.M. 205 / 2019

«Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel percorso scolastico secondo quanto previsto all’art. 1 del d.l. n. 137 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF.»

DM. 1095 / 2019Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20.

Il Decreto precisa che «per quanto concerne la tipologia B, almeno una delle tre tracce deve riguardare l’ambito storico.».

C.M. 2197 / 2019

La circolare conferma l’indicazione che che almeno una delle tracce della tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo) debba riguardare l’ambito storico e la motiva.

Per quanto riguarda il colloquio, viene modificata la procedura del sorteggio dei materiali da parte del candidato contenuti in una delle tre buste prevista dal D.M. n° 37 18 gennaio 2019 e dall’O.M. n° 205 11 marzo 2019. Come disposto dall’art. 17, comma 9, del d.lgs. n° 62/2017, il colloquio prenderà avvio «mediante l’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro, con l’immutata finalità di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera”, materiali che dunque devono consentire un approccio multidisciplinare.» Requisito di ammissione all’esame è la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.

Nota 5952, 1° giugno 2016 Esame di Stato e “Supplementi Europass al Certificato”: modalità di reperimento e di rilascio ai diplomati da parte delle scuole.

Il “Supplemento Europass al Certificato” descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli di studio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali, esso costituisce un complemento del diploma finale e del certificato conclusivo del diplomato, e non rappresenta invece una certificazione delle competenze acquisite dai singoli diplomati.

Il Supplemento si aggiunge inoltre agli altri documenti del portafoglio Europass (Curriculum Vitae, Europass Mobilità, Passaporto delle lingue, Supplemento al Diploma) previsti dall’Unione Europea per facilitare l’inserimento nel lavoro e la mobilità in generale anche al di fuori del paese in cui il titolo di studio è stato conseguito.

I “Supplementi Europass al Certificato” (con l’avvertenza che “certificato” corrisponde, nella terminologia condivisa dai Paesi Europei, al diploma italiano di scuola secondaria di secondo grado) sono stati elaborati per l’Italia dal MIUR e dal Centro Nazionale Europass presso l’Isfol.

I Supplementi, distinti per istruzione liceale, tecnica e professionale, dei nuovi ordinamenti e delle vigenti sperimentazioni, saranno gradualmente in visione fin da ora per le scuole, dapprima in lingua italiana e nella lingua in cui si svolge l’insegnamento, e poi nella traduzione in inglese.

Nelle pagine del  sito del MIUR dedicato all’Esame di Stato, sono presentati i documenti Profilo delle abilità e competenze per i Licei, gli Istituti Tecnici e gli Istituti Professionali, ciascuno di essi articolato in: competenze comuni alla tipologia di Istituto; competenze specifiche di indirizzo; attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può accedere; accesso al successivo livello di istruzione/ formazione; il percorso ufficialmente riconosciuto per il conseguimento del certificato.[1]
[1] Le informazioni ricavate da MIUR, Esami di Stato, https://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml

 

 

O.M. n.64 del 14 marzo 2022
Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022(consultazione del 2 gennaio 2020)

 O.M. n. 65 del 14 marzo 2022
Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022

Tavola B6: valutazione del comportamento in termini di competenze di cittadinanza 

PRIMO CICLO(scuola primaria e scuola secondaria 1° grado) SECONDO CICLO(scuola secondaria secondo grado)
D.lgs. 62 / 2017 Art. 1Art. 1, c. 3 «La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.»Art. 1, c. 4 «Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.»Oltre che per la primaria, anche per la secondaria di 1° si supera l’utilizzo del voto in decimi per la valutazione del comportamento che «[…] viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione …» (art. 2 c. 5).

Per la secondaria di secondo grado invece permane il voto.

Tavola B7: valutazione con i giudizi descrittivi alla primaria.

O.M. n. 172 del 4 dicembre 2020
Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria

L’ordinanza stabilisce che a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna disciplina, con un giudizio descrittivo anziché con un voto, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti.

Le Tavole B2, B3, B4, B5, B6, B7 sono collegate alle norme qui di seguito indicate in ordine cronologico:

  • Decreto Ministeriale 27 gennaio 2010 n. 9, Modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazio-nale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, cc 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  • Circolare n.3 del 13 febbraio 2015, Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
  • Nota n. 5952 dell’1 giugno 2016, Esame di Stato e “Supplementi Europass al Certificato”: modalità di reperimento e di rilascio ai diplomati da parte delle scuole.
    • Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
    • D.M. MIUR 3 ottobre 2017 prot. n. 741: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
    • D.M. 3 ottobre 2017 prot. n. 742 –     Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
    • Nota Miur 10 ottobre 2017 prot. n. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.
  • Nota Miur 17 gennaio 2018 prot. n. 892:  Documento di orientamento per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
    • D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019. Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione.
    • D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019, Discipline oggetto della seconda prova scritta, eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio, ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio;
    • O.M. n. 205 dell’11 marzo 2019 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018-2019.
    • D.M. n. 1095 del 21 novembre 2019Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20.
    • Circolare n. 2197 del 25 novembre 2019 Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 – indicazioni.
    • O.M.  n.172 del 4 dicembre 2020 Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria.
    • O.M. n.64 del 14 marzo 2022 Esame di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022
    •  O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 
      Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022