Uno sguardo storico sulla valutazione: il cambiamento di prospettiva in Italia
(nota: questo documento fa riferimento alle innovazioni della valutazione fino alla fine del 2019. Le innovazioni successive, compresa quella di sostituzione alla scuola primaria dei voti con i giudizi, sono in corso di elaborazione)
Premessa
Il processo di cambiamento verificatosi nei riguardi della valutazione dimostra che essa rispecchia in buona parte le concezioni esistenziali e sociali e le impostazione pedagogiche e didattiche del momento storico in cui vengono definite le norme e di chi la pratica.
Dallo scarsissimo interesse rivoltole nelle norme sulla scuola pubblica in Italia dal 1848 (Legge Boncompagni) e fino gli anni Sessanta del Novecento, si passò negli anni Settanta ad una notevole crescita di attenzione e a un dibattito critico anche acceso che sfociò nella Legge 517 del 1977. Punto di riferimento sul piano storico del cambio di prospettiva pedagogica, essa fu seguita da un processo evolutivo che, pur con rallentamenti, ritorni al passato e contraddizioni, ci ha portato oggi ad un interesse più diffuso nei confronti della valutazione in quanto processo formativo e ad una normativa che ne tiene conto, identificabile fondamentalmente nel D.lgs. 62/2017 oltre che nei Decreti, Ordinanze e Circolari ad esso seguiti.
Dal 1848 al 1977
Come appena accennato, nelle prime norme sulla scuola pubblica in Italia e per un lungo periodo che ha attraversato la seconda metà dell’ottocento e la prima metà del novecento, dalla Legge Boncompagni del 1848 alla Legge 517 del 1977, il tema della valutazione non era stato di alcun pubblico interesse: «La valutazione scolastica, l’esplicitazione delle sue funzioni ai fini della formazione della persona e dello studente e le sue modalità di conduzione sono rimaste materia largamente implicita e inespressa nella normativa nazionale fino alla fine degli anni Settanta del Novecento e restano tuttora terreno controverso.» (Da Re, 2018, p. 5).
La modalità valutativa rimase per tutto questo periodo storico la scala decimale, con eccezione degli anni tra il 1928 e il 1945, nei quali erano state utilizzate etichette con aggettivi. In entrambi i casi non vi era riferimento alcuno a descrizioni di accompagnamento del voto o del giudizio, i quali restavano così strumenti opachi e prevalentemente sommativi di una valutazione che era azione esclusiva dell’insegnante e non veniva problematizzata come aspetto significativo dell’insegnamento.
Un diverso tipo di attenzione alla valutazione cominciò a svilupparsi tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento grazie a «profondi cambiamenti nel pensiero, nelle pratiche, nelle relazioni, nella cultura e nei costumi» (ivi, p. 17) e in particolare a seguito delle critiche di Don Lorenzo Milani e della scuola di Barbiana a una valutazione che escludeva gli studenti più deboli e discriminava le classi sociali meno abbienti (“Nulla è più ingiusto che far parti uguali fra disuguali.”, Lorenzo Milani, Lettera a una professoressa, 1967).
La legge 517 del 1977
Fu in questo clima che venne promulgata la Legge 517. Essa introdusse in tema di valutazione rilevanti novità: abolì gli esami di riparazione e l’esame al termine della seconda elementare, gli esami di riparazione e di seconda sessione della scuola media, stabilì che la mancata promozione da una classe all’altra degli alunni della scuola elementare avvenisse solo in casi eccezionali, con la delibera unanime del Consiglio di Interclasse.
Soprattutto, la Legge 517 modificò sostanzialmente sia alla scuola elementare che alla scuola media il modo in cui raccogliere i dati valutativi e comunicare i risultati dell’allievo. Si cominciò infatti a documentare l’analisi del processo di apprendimento degli alunni in una scheda personale costruita in base a osservazioni sistematiche e a comunicare il profitto non più con un numero o con un aggettivo ma con una descrizione analitica seppure breve, contenente osservazioni sul processo di apprendimento delle discipline e sui livelli di maturazione raggiunti.
Analizziamo nella tabella seguente le novità introdotte da tale norma, evidenziando i punti di analogia tra scuola elementare e media e di specificità di ciascuno dei due gradi, entrambi efficacemente chiari al legislatore di quei tempi:
Tavola B1: Innovazioni introdotte dalla Legge 517/1977 in tema di valutazione alla Scuola elementare e alla Scuola media
Scuola elementare | Scuola media | ||||||||||||||||||||
Scheda personale contenente osservazioni sistematiche in itinere. | L’insegnante o gli insegnanti di classe sono tenuti a compilare ed a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti. (art. 4) | Il consiglio di classe con la sola presenza dei docenti è tenuto a compilare e a tenere aggiornata una scheda personale dell’alunno contenente le notizie sul medesimo e sulla sua partecipazione alla vita della scuola, nonché le osservazioni sistematiche sul suo processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. (art. 9) | |||||||||||||||||||
Sostituzione del voto numerico in scala decimale con una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, integrata alla media da giudizi analitici disciplinari. | Dagli elementi registrati sulla scheda viene desunta trimestralmente dall’insegnante o dagli insegnanti della classe una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. (art. 4) | Dagli elementi registrati sulla scheda vengono desunti trimestralmente dal consiglio di classe motivati giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione. (art. 9) | |||||||||||||||||||
Comunicazione con le famiglie. | Il contenuto [ndr. della valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione] viene illustrato ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci dall’insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno ai sensi dell’articolo 2. nota 1 (art. 4) | Gli insegnanti della classe illustreranno ai genitori dell’alunno o a chi ne fa le veci i giudizi analitici e la valutazione sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell’alunno medesimo ai sensi del precedente articolo 7. nota 2 (art. 9) | |||||||||||||||||||
Note:1. All’articolo 2 si dichiara: «Ferma restando l’unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.»2. All’articolo 7 si dichiara: «Al fine di agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.»Dal 1977 al 2009Un ulteriore progresso si compì nel 1993 con l’introduzione di un nuovo modello di scheda di valutazione sia per la scuola elementare che per la scuola media che «riduce la discrezionalità dei giudizi analitici della scheda precedente e introduce elementi assai interessanti, come il profilo iniziale dell’alunno, gli indicatori di padronanza delle competenze nelle diverse discipline, il quadro finale sullo sviluppo globale.» (Da Re, 2018, p. 20) e che, attraverso i tre quadri di cui era costituito, coniugava trasparenza e sintesi «portando a compimento il lungo dibattito iniziato negli anni Sessanta per fare della valutazione non solo un atto sommativo, classificatorio e certificativo, ma anche un processo diagnostico, formativo e di promozione dell’alunno.» (ivi, p. 25).Ma tale modello venne profondamente modificato nel 1996, con la proposta di una scheda che riduceva purtroppo gli elementi di trasversalità inerenti competenze di natura metacognitiva, metodologica e sociale, che caratterizzavano invece il giudizio della scheda precedente.Proseguendo negli anni, con il D.lgs 59/2004 attuativo della Legge 53 per il primo ciclo, furono introdotti il portfolio delle competenze per ogni alunno (da subito contestato per la sua struttura complessa e onerosa da compilare e per problemi di privacy) e la certificazione delle competenze al termine della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado. Solo dall’anno scolastico 2006/07, con la CM 28 del 15 marzo 2007, la certificazione diventò operativa alla fine della Scuola secondaria di primo grado e venne poi estesa alla scuola primaria con la Legge 169/08 e con il Regolamento sulla valutazione, DPR n.122 del 22 giugno 2009.Contraddittoriamente, la medesima Legge 169 e il DPR 122 reintrodussero a partire dall’anno scolastico 2008-2009 alla scuola secondaria di primo grado e alla scuola primaria i voti numerici espressi in decimi, cancellando un processo evolutivo durato quasi tre decenni ed evidenziando, come dicevamo, «come dietro al tema della valutazione si celi una idea di società, di persona, di scuola.». (Da Re, ivi, p.33). Nonostante questa criticabile scelta della reintroduzione del voto (da utilizzare peraltro anche nella certificazione delle competenze), il DPR n.122, che sistematizzava in un unico provvedimento il tema della valutazione scolastica di entrambi i cicli di istruzione, proponeva all’articolo 1, c.3 indicazioni di notevole spessore:
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione», adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.” Dal 2009 al 2017 Negli anni successivi e in particolare dopo la Legge 107/2015, in attesa del Decreto attuativo della stessa in tema di valutazione, si riaccese il dibattito sulla opportunità dei voti nel primo ciclo di istruzione e in particolare alla scuola primaria. Interessante il documento elaborato dal Forum Veneto delle Associazioni Professionali della Scuola, che analizza la complessa problematica della valutazione riformulando in modo chiaro e praticabile i principi della valutazione formativa e della valutazione autentica. Partendo dal presupposto che la Legge 169 e il successivo Regolamento sulla valutazione reintroducono il voto numerico decimale nella valutazione sommativa finale di quadrimestre ma che non vincolano all’obbligo di dare voti numerico-decimali in corso d’anno, il Forum Veneto ha avanzato una proposta – concreta e molto opportuna a nostro avviso – che i Collegi dei docenti potrebbero fare propria. Si tratta di sfruttare la libertà di scelta legittimata dalla circolare n. 10 del 23 gennaio 2009 Valutazione degli apprendimenti e del comportamento che all’ultimo paragrafo Il voto in decimi recita «Il suo [ndr. del voto] uso nella pratica quotidiana di attività didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni secondo il loro percorso personalizzato.». Nel documento del Forum Veneto l’indicazione della circolare n.10 viene proposta anche per la scuola secondaria di secondo grado e rinforzata con la proposta di estendere tale scelta dall’individualità alla collegialità, facendone oggetto di confronto e di delibera all’interno del Collegio dei docenti e/o dei Consigli di Classe. Dal 2017 al 2019: l’attualità della valutazione scolastica “Ciò che conta davvero è un profondo ripensamento dell’azione educativa, che investe in modo coordinato curricoli, didattica e valutazione” (Linee guida degli Istituti Professionali, 2019, p. 15) Il D.lgs. 62 del 13 aprile 2017, attuativo della delega contenuta nella Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, commi 180 e 181) rappresenta oggi la norma di riferimento in campo valutativo e certificativo per il primo ciclo di istruzione e per gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. Per il primo ciclo esso è stato seguito dal D.M. 741 del 3 ottobre 2017, Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, dal D.M. 742 del 3 ottobre 2017 e allegati, Finalità della certificazione delle competenze e dalla Nota n. 892 del 17 gennaio 2018 orientativa per la redazione delle tracce della prova scritta di italiano. Per il secondo ciclo è stato seguito dal D.M. 769 del 26 novembre 2018, Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019. Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione., al quale sono succeduti alcuni Decreti, Ordinanze e Circolari che via via specificano i diversi aspetti dell’esame e dei quali rendiamo sinteticamente conto nelle pagine seguenti. Per entrambi i gradi di scuola il D.lgs 62/2017 definisce l’oggetto e la finalità della valutazione e della certificazione (art.1, c.1): “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” Queste parole richiamano i principi già espressi dal D.P.R. 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) ma la prospettiva non è la medesima, perché allora si reintroduceva alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado il voto come strumento unico (che a suo tempo era stato eliminato dalla Legge 517/1977), mentre il D.lgs 62/2017 annuncia — e in parte già introduce — seppure con alcune discontinuità concettuali e terminologiche, strumenti concreti con i quali sostenere i processi valutativi e parla di una maggiore trasparenza nella comunicazione con le famiglie, ridimensionando di fatto il valore del voto. Le Tavole B2, B3, B4, B5, B6 descrivono, suddividendole per punti e distinguendole tra i due gradi dell’istruzione (PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria 1° grado) e SECONDO CICLO(scuola sec 2° grado), le principali innovazioni introdotte negli anni dal 2010 al 2019 sul tema valutazione degli apprendimenti e certificazione delle competenze, e in particolare: Tavola B2: adozione di criteri di valutazione
Tavola B3: valutazione in decimi PRIMO CICLO (scuola primaria e scuola secondaria primo grado)
Tavola B4: certificazione delle competenze
Tavola B5: esami di Stato
Tavola B6: valutazione del comportamento in termini di competenze di cittadinanza
Le Tavole B2, B3, B4, B5, B6 sono collegate alle norme qui di seguito indicate in ordine cronologico, :
(nota: questo documento fa riferimento alle innovazioni della valutazione fino alla fine del 2019. Le innovazioni successive, compresa quella di sostituzione alla scuola primaria dei voti con i giudizi, sono in corso di elaborazione)
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